Novità dalla Legge di Bilancio 2023

Tra le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023 si registra un incremento, nel limite massimo di un mese, dal 30 all’80 per cento sull’indennità per congedo parentale destinata a madri o padri lavoratori dipendenti da fruire in alternativa tra loro entro il sesto anno di vita del figlio.

Restano inoltre in vigore tutte le novità introdotte dal decreto conciliazione vita-lavoro Decreto Legislativo 105/2022

LAVORATORI DIPENDENTI

NEI PRIMI 12 ANNI DI VITA DEL BAMBINO ciascun genitore ha il diritto di sospendere la prestazione lavorativa con le seguenti modalità.

PERIODI MASSIMI INDENNIZZABILI:

  • a ciuscuno dei genitori spettano 3 MESI di congedo parentale indennizzabile al 30% della retribuzione media giornaliera non trasferibili reciprocamente
  • in alternativa tra loro, un periodo ulteriore di 3 MESI di congedo parentale di cui 2 mesi indennizzabile al 30% e 1 mese al 80% della retribuzione media giornaliera per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 MESI (anzichè 6)

LIMITI MASSIMI DI MESI FRUIBILI DI CONGEDO PARENTALE:

  • la madre: 6 mesi di congedo parentale;
  • il padre: 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi)
  • entrambi i genitori: complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi)

Al GENITORE SOLO: 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 10 mesi indennizzabile al 30% e 1 mese al 80% della retribuzione media giornaliera.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione solo quando il gennitore richiedente ha un reddito lordo mensile inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione (per l’anno 2022 = 1.310,87 euro).

LAVORATORI AUTONOMI
Il nuovo decreto riconosce il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita del minore.

LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.

Il congedo parentale è fruibilile entro il dodicesimo anno di vita del bambino.

CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO

Il padre lavoratore dipendente ha diritto ad astenersi per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa) indennizzati al 100% della retribuzione giornaliera da fruire nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fi no ai 5 mesi successivi alla nascita, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U.
Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva collettiva.

MATERNITA’ LAVORATRICI AUTONOME

Il nuovo decreto legislativo prevede per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici della ASL.
L’indennità spettante è la stessa calcolata per i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.